Appeal against appeal court order regarding daytime isolation duration and procedural nullity dismissed as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the Naples Court of Appeal's order regarding daytime isolation duration inadmissible. The appellant alleged procedural nullity due to lack of notification and insufficient reasoning, but the court found no valid grounds since the defense was represented by a substitute and the condemned did not request to be heard. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 102 cod. proc. pen.: An appeal alleging procedural nullity for lack of notification is inadmissible when the defense was properly represented by a substitute and the accused did not request participation in a private session.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINICHINI MICHELE nato a NAPOLI il 13/09/1990 avverso l'ordinanza del 10/10/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la ordinanza impugnata ha rideterminato la durata dell'isolamento diurno nei confronti di Michele Minichini; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per omessa notifica al difensore ed all'imputato del rinvio del procedimento alla udienza del 10 ottobre 2022; Ritenuto, al riguardo, che alla udienza tenutasi il giorno 29 settembre 2022 il difensore di fiducia era rappresentato da un sostituto processuale ex art.102 cod. proc. pen. e che a tale udienza era stato disposto rinvio al 10 ottobre 2022 senza che il difensore rappresentasse alcun legittimo impedimento, di talché nessun avviso andava notificato al difensore di fiducia;
Considerato, altresì, che il condannato non ha chiesto di essere sentito dal competente Magistrato di sorveglianza per detta udienza, non essendo prevista la sua partecipazione trattandosi di udienza in camera di consiglio; Ritenuto, poi, che il ricorrente non argomentato in alcun modo rispetto al lamentato vizio di motivazione; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile