Italian court dismisses prisoner's appeal for compensation due to insufficient evidence of inhuman detention conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower tribunal's rejection of compensation claims. The prisoner argued for damages based on detention conditions violating the principle of humanity, but the court found he had access to at least three square meters of free space. Consequently, the court ruled that the detention did not meet the threshold for inhuman treatment and ordered the appellant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-ter Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a denial of compensation for detention inhumanity is inadmissible if the lower court's assessment of available space and conditions is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLO ARMANDO CHRISTIAN nato a MILANO il 15/08/1988 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell'art.35-ter Ord. pen., da Armando Christian Campanello avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Pavia, con il quale era stata parzialmente respinta la sua richiesta di risarcimento per il periodo di detenzione sofferto in condizioni contrarie al principio di umanità della pena; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto il reclamo osservando che - sulla base della relazione inviata dalla Casa circondariale di Pavia - si deve escludere che, nel periodo oggetto della domanda, il detenuto abbia espiato la pena in condizioni contrarie al senso di umanità avendo egli fruito di almeno tre metri quadri di spazio libero all'interno della camera di detenzione;
Considerato, altresì, che il ricorrente lamentando violazione di legge e vizio di motivazione tende, in realtà, ad una diversa (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente e coerentemente valutati dal giudice a quo; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2