Ordinanza — n. 25240/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAROZZO ANDREA nato a PALERMO il 14/06/1997 avverso la sentenza del 11/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Palermo ha riconosciuto Andrea Cannarozzo colpevole del reato di cui all'art.4 1.110/75 e, riconosciuta l'attenuante prevista dal terzo comma della stessa disposizione, lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda; Rilevato , altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della ipotesi di non punibilità ex art.131- bis cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25240/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Palermo ha riconosciuto Andrea Cannarozzo colpevole del reato di cui all'art.4 1.110/75 e, riconosciuta l'attenuante prevista dal terzo comma della stessa disposizione, lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda; Rilevato , altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della ipotesi di non punibilità ex art.131- bis cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAROZZO ANDREA nato a PALERMO il 14/06/1997 avverso la sentenza del 11/07/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di Palermo ha riconosciuto Andrea Cannarozzo colpevole del reato di cui all'art.4 1.110/75 e, riconosciuta l'attenuante prevista dal terzo comma della stessa disposizione, lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda; Rilevato , altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della ipotesi di non punibilità ex art.131- bis cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa, con argomentazione di per sé avente carattere di decisività, in considerazione della reiterazione delle condotte illecite da parte dell'imputato e per le notevoli dimensioni del coltello occultato sotto la sella del motociclo da lui condotto; Ritenuto, inoltre, che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549);
Considerato, al riguardo, che il Tribunale ha spiegato la mancata concessione delle attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi adempiendo in tal modo al relativo obbligo motivazionale; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ap