Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25239/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25239/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHIMI TUR nato il 17/10/1986 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata ha respinto il gravame proposto da Brahimi Tur avverso quella del Tribunale di Milano del 19 marzo 2021 che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art.13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98 perché - benché destinatario del provvedimento di espulsione n.37036 del Prefetto di Milano eseguito in data 4 dicembre 2018 alla frontiera aerea di Bologna e in assenza di speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno - aveva fatto rientro nel territorio dello Stato italiano.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata ha respinto il gravame proposto da Brahimi Tur avverso quella del Tribunale di Milano del 19 marzo 2021 che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art.13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98 perché - benché destinatario del provvedimento di espulsione n.37036 del Prefetto di Milano eseguito in data 4 dicembre 2018 alla frontiera aerea di Bologna e in assenza di speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno - aveva fatto rientro nel territorio dello Stato italiano.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento divieto di entrata e di transito uscita illegale dal paese persecuzione dei Tamil cittadini turchi violazione della legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
e mirando, in realtà, ad una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAHIMI TUR nato il 17/10/1986 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Milano con la sentenza impugnata ha respinto il gravame proposto da Brahimi Tur avverso quella del Tribunale di Milano del 19 marzo 2021 che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art.13, comma 13-bis, d.lgs. 286/98 perché - benché destinatario del provvedimento di espulsione n.37036 del Prefetto di Milano eseguito in data 4 dicembre 2018 alla frontiera aerea di Bologna e in assenza di speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno - aveva fatto rientro nel territorio dello Stato italiano.

Fatto accertato in Milano il 15 marzo 2019; Rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato contestato in tutti i suoi elementi (oggettivo e soggettivo); Considerato che il ricorrente lamenta la violazione dell'art.5 cod. pen. come interpretato dalla sentenza n.364/1988 della Corte costituzionale, poiché la sua particolare situazione personale e la complessa normativa in materia renderebbero difficile la comprensione della norma incriminatrice; Ritenuto, al riguardo, che la sentenza impugnata ha spiegai:o - con motivazione adeguata e non contraddittoria - la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e, in particolare, il dolo generico dell'imputato, il quale era a conoscenza del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti e del divieto di reingresso evidenziando, a riprova di ciò, anche la richiesta di revoca dell'espulsione dal medesimo proposta in data 11 febbraio 2019;

Considerato, quindi, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le compiute e coerenti argomentazioni contenute nella sentenza impugnata facendo, invece, un generico riferimento all'art.5 cod. pen. e mirando, in realtà, ad una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 apr