Cassation court dismisses appeal against probation order, ruling merits cannot be re-evaluated in admissibility phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to re-evaluate the merits of the probation order. The lower court had denied the measure due to violations of home detention rules resulting in criminal convictions, finding the applicant unfit to manage the benefit under Article 47 of the Penal Code. The court held that the appeal, despite citing a lack of motivation, sought an impermissible re-examination of facts already decided by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation against a decision on the admissibility of a request for probation cannot be used to re-evaluate the merits of the case or challenge the factual findings already established by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABRAS FRANCESCO nato a ROMA il 21/07/1987 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO F'OSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza del 28 settembre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha ammesso Francesco Cabras alla detenzione domiciliare; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione per alcune violazioni delle prescrizioni commesse dal Cabras nel corso degli arresti domiciliari, dalle quali sono scaturiti due decreti penali di condanna e che tali comportamenti hanno fatto ritenere il soggetto non in grado di gestire in modo positivo il beneficio di cui all'art.47 Ord. pen.;
Ritenuto che con il ricorso -pur lamentandosi il vizio di motivazione - si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile in sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivaz one adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023.