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Ordinanza — n. 25236/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25236/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED HALIL nato il 13/11/1990 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di M]:LANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano con la ordinanza impugnata ha respinto la domanda di affidamento ex art.94 d.P.R. 309/90 avanzata da Mohamed Halil condividendo il giudizio espresso, al riguardo, dal Magistrato di sorveglianza di Milano che - dopo avere inizialmente concesso detta misura alternativa in via provvisoria - l'aveva poi revocata una volta venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato per violazione degli artt.73 e 74 d.P.R. 309/90;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di M]:LANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano con la ordinanza impugnata ha respinto la domanda di affidamento ex art.94 d.P.R. 309/90 avanzata da Mohamed Halil condividendo il giudizio espresso, al riguardo, dal Magistrato di sorveglianza di Milano che - dopo avere inizialmente concesso detta misura alternativa in via provvisoria - l'aveva poi revocata una volta venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato per violazione degli artt.73 e 74 d.P.R. 309/90;

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti nuova perizia psichiatrica trattamento residenziale delle dipendenze abbandono del procedimento penale allontanamento nonostante motivi di salute revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED HALIL nato il 13/11/1990 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di M]:LANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano con la ordinanza impugnata ha respinto la domanda di affidamento ex art.94 d.P.R. 309/90 avanzata da Mohamed Halil condividendo il giudizio espresso, al riguardo, dal Magistrato di sorveglianza di Milano che - dopo avere inizialmente concesso detta misura alternativa in via provvisoria - l'aveva poi revocata una volta venuto a conoscenza della esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato per violazione degli artt.73 e 74 d.P.R. 309/90;

Ritenuto che il Tribunale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto - alla luce dell'esistenza di tale procedimento - necessario attendere l'esito (quanto meno per il primo grado) del suddetto giudizio per consentire un fondato apprezzamento sugli elementi a discarico di Mohanned Halil allo stato non valutabili; Considerato, quindi, che il ricorrente con i vizi lamentati tende ad una differente (ed inammissibile in questa sede di legittimità) valutazione degli elementi di merito, già adeguatamente e coerentemente esaminati dal giudice a quo;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile