Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding criminal liability and sentencing under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Nucera's appeal against the Second Instance Court's criminal judgment inadmissible. The appellant challenged the conviction for specific crimes and the eight-year-eight-month prison sentence, arguing legal violations and reasoning defects. The court rejected these claims, finding the lower court's assessment of evidence and the imposition of liability were not manifestly illogical or unsupported by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment is not manifestly infounded, as the appellate court's evaluation of evidence and legal reasoning must be respected unless clearly erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCERA GIUSEPPE nato a CONDOFURI il 24/09/1965 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza impugnata ha parzialmente riformato quella di primo grado ed ha dichiarato Giuseppe Nucera responsabile del reato di cui agli artt.99, n o cod. pen., 2,4 e 7 1.895/1967 (capo B della rubrica) ed ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 3.800,00 di multa; Rilevato, altresì, che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al reato sopra indicato per il quale la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato;
Considerato, al riguardo, che il ricorrente tende ad una differente (e non consentita in questa sede) valutazione degli elementi di merito già coerentemente considerati dal giudice a quo con particolare riferimento alle deposizioni delle persone offese; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 61.6 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2