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Ordinanza — n. 25233/2023 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for seeking new merit review by the supervision court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a new evaluation of the case merits. The lower court had already denied probation due to the severity of the drug offense and the defendant's prior record. The Court ruled that such a request constitutes an impermissible attempt to re-litigate facts already examined at the supervision stage.

Regesto Legislator

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Art. 6.16 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: An appeal against a supervision court order denying probation is inadmissible if it merely seeks a new assessment of the merits without addressing specific legal violations or procedural defects.

Parole chiave

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supervision court appeal probation denial drug trafficking offense inadmissible appeal merit review limitation motivi di cassazione condono delle spese procedurali procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6.16 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAMI ABDELKARIM nato il 29/01/1979 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza dell' 11 ottobre 2022, ha respinto la domanda di affidamento in prova ed ha ammesso Karami Abdelkarim alla detenzione domiciliare; Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la più ampia delle misure alternative alla detenzione in considerazione della gravità del reato commesso (detenzione di 2 Kq di cocaina avvenuta nel 2019), del precedente specifico per il quale il condannato già aveva fruito della detenzione domiciliare nel 2011 e per la solo parziale consapevolezza del disvalore della propria condotta;

Ritenuto che con il ricorso - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - si vorrebbe in realtà pervenire ad una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal Tribunale di sorveglianza e che tale operazione non è ammissibile in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 6.16 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023