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Ordinanza — n. 25232/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25232/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA VITO nato a BARI il 07/08/1960 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza del 20 settembre 2022, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da Vito Diana ed ha dichiarato il n.l.p. sulle altre istanze per intervenuta rinuncia da parte del condannato; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta unicamente l'omesso rinvio del procedimento per il suo legittimo impedimento, per ragioni di salute, a comparire alla udienza del 20 settembre 2022;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza del 20 settembre 2022, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da Vito Diana ed ha dichiarato il n.l.p. sulle altre istanze per intervenuta rinuncia da parte del condannato; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta unicamente l'omesso rinvio del procedimento per il suo legittimo impedimento, per ragioni di salute, a comparire alla udienza del 20 settembre 2022;

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute diritto di rimanere facoltà di astenersi dal testimoniare sospensione del diritto di visita impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIANA VITO nato a BARI il 07/08/1960 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza del 20 settembre 2022, ha respinto la domanda di detenzione domiciliare avanzata da Vito Diana ed ha dichiarato il n.l.p. sulle altre istanze per intervenuta rinuncia da parte del condannato; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta unicamente l'omesso rinvio del procedimento per il suo legittimo impedimento, per ragioni di salute, a comparire alla udienza del 20 settembre 2022;

Rilevato, al riguardo, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di dovere disporre il richiesto rinvio osservando che - sulla base della documentazione sanitaria prodotta - non sussisteva il dedotto legittimo impedimento non risultando alcun impedimento del Diana a comparire a detta udienza; Ritenuto che con il ricorso - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - si vorrebbe pervenire ad una nuova valutazione degli elementi di merito già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dal giudice a quo per non disporre il rinvio e che tale operazione non è ammissibile in sede di legittimità;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile