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Ordinanza — n. 25230/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to omission of recidivism exclusion request in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to include the request for recidivism exclusion among the grounds of appeal before the Court of Appeal. Although the applicant raised this issue in the cassation petition, the lower court had already rejected the appeal based on the original grounds, leaving the recidivism matter unaddressed in the first instance judgment. The court ruled that new issues not raised in the appeal cannot be introduced in cassation to avoid defects in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine issues that were not raised as grounds of appeal in the judgment under review, as this would violate the principle of self-sufficiency and create inevitable defects in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal omission of appeal grounds recidivism exclusion principle of self-sufficiency cassation jurisdiction limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione integrazione autonoma

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
270316); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen
270316); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI GIAMPAOLO nato a ROMA il 17/12/1977 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Roma con la sentenza impugnata ha respinto il motivo di gravame proposto da Giannpaolo Rossi rispetto al trattamento sanzionatorio ritenendo corretto quello fissato in primo grado; Considerato, altresì, che il ricorrente lamenta unicamente l'omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della recidiva che però, dalla sentenza impugnata, non risulta essere tra i motivi di appello ed ha omesso - in violazione del principio di autosufficienza - di allegare l'atto di gravame;

Ritenuto, al riguardo, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame che non sia state dedotte nel giudizio di merito al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 aprile 20