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Ordinanza — n. 25229/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25229/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Lda W-ck-tk9) sul ricorso proposto da: SACCENTE PIETRO nato a SILGEN( GERMANIA) il 22/12/1987 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAP/ Oiclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di Pietro Saccente, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con le sentenze oggetto del provvedimento di cumulo n. 36/2021 emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Potenza.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con le sentenze oggetto del provvedimento di cumulo n. 36/2021 emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Potenza.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali concorso materiale di reati formazione della pena complessiva reato continuato doppia punibilità correità

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Lda W-ck-tk9) sul ricorso proposto da: SACCENTE PIETRO nato a SILGEN( GERMANIA) il 22/12/1987 avverso l'ordinanza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAP/ Oiclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di Pietro Saccente, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con le sentenze oggetto del provvedimento di cumulo n. 36/2021 emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Potenza.

Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 7 ottobre 2022. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, in data successiva al 3 agosto 2017, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden