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Ordinanza — n. 25228/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigation arguments are excluded post-2017 law reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to explicitly justify denying generic mitigating circumstances in the agreed sentence. However, the Court ruled that post-2017 legislation restricts cassation appeals to specific grounds like legal qualification errors, excluding general lack of motivation for mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Following the 2017 reform, appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds such as legal qualification errors, rendering appeals based solely on the lack of explicit reasoning for denying generic mitigating circumstances inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances agreed sentencing 2017 procedural reform lack of explicit motivation violazioni della legge sulle armi riduzione della pena arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art.
Legge n. 497 del 1994
10, 14 legge n. 497 del 1994; 2), art.
Legge n. 110 del 1975
2.3 legge n. 110 del 1975; capo 5) art.
art. 444 cod. proc. pen
103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 648 cod. pen
497 del 1994; 2), art. 648 cod. pen.; 3), art.
art. 697 cod. pen
pen.; 3), art. 697 cod. pen.; capo 4), art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA ( te~ ) sul ricorso proposto da: ADORNATO FRANCESCO nato a TAURIANOVA il 21/07/1962 avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PALMI Ivo v,Sdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi nei confronti di Francesco Adornato, in relazione ai reati contestatigli (capi 1), artt. 10, 14 legge n. 497 del 1994; 2), art. 648 cod. pen.; 3), art. 697 cod. pen.; capo 4), art. 2.3 legge n. 110 del 1975; capo 5) art. 648 cod. pen.), nella misura di anni tre mesi due di reclusione ed euro mille di multa, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e non si deduce che questo prevedesse anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente negate senza motivazione espressa. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P