Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25226/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Art. 448 CPP after plea agreement ratification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the first-instance sentence for insufficient reasoning regarding the crime and the exclusion of non-punishability causes under Art. 129 CPP. However, the law modified in 2017 restricts appeals against sentencing to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality, which were not invoked here. Since the lower court properly ratified the plea agreement and excluded non-punishability causes with motivation, the appeal lacked valid grounds under Art. 448 CPP.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against sentencing judgments are limited to specific grounds such as legal qualification errors or penalty illegality; appeals challenging the sufficiency of reasoning regarding non-punishability causes are inadmissible post-2017 reform.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing judgment plea agreement ratification non-punishability causes Art. 448 CPP procedural costs Cassa delle ammende violazione della legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
286 del 1998, nella misura di mesi sei di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa la sussistenza del reato ascritto all'imputato ed in ordine all'esclusione di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
286 del 1998, nella misura di mesi sei di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa la sussistenza del reato ascritto all'imputato ed in ordine all'esclusione di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA CLQ_ t12.,a,u,c) sul ricorso proposto da: LEGHZAWNI YASSINE nato il 19/03/1988 avverso la sentenza del 30/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO Aatek) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di Leghzawni Yassine, in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, nella misura di mesi sei di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa la sussistenza del reato ascritto all'imputato ed in ordine all'esclusione di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (cfr. seconda pagine della sentenza ove si fa riferimento al contenuto della comunicazione di notizia di reato del 30 settembre 2022, del verbale di spontanee dichiarazioni dell'imputato, del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera). Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica del fatto e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023 Il Consigliere eft—e-nsore