Italian Court dismisses appeal against revocation of home detention citing inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Damiano Leone inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court revoked his home detention due to drug possession and other pending offenses, which the appellant challenged on procedural grounds. The Supreme Court rejected these arguments, noting that the cited violations of law and motivation defects were not permissible complaints in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 6, Ord. pan.; Appeals based on alleged contradictions or motivation defects in supervision court orders are inadmissible in legality proceedings if the lower court's reasoning remains immune from censure and ignores specific rationes decidendi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE DAMIANO nato a BITONTO il 17/05/1991 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, in atto nei confronti di Damiano Leone, in espiazione della pena di anni tre mesi quattro di reclusione per il reato di detenzione illecita di stupefacenti. Ritenuto che i motivi proposti (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter, comma 6, Ord. pan.) rappresentano doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto si deduce contraddittorietà e vizio di motivazione, quest'ultimo, peraltro, indicato cumulativamente, non ravvisabile dalla lettura del provvedimento impugnato, immune da censure di ogni tipo, comunque trascurando una delle rationes decidendi del provvedimento censurato.
Rilevato, infatti, che il Tribunale non si è limitato, come dedotto, a considerare il rinvenimento di sostanza stupefacente, asseritannente destinata a uso personale, presso l'abitazione ove il ricorrente era in detenzione domiciliare, ma ha valorizzato anche la recente pendenza, per fatto commesso in data 21 dicembre 2020 (resistenza a pubblico ufficiale), oltre ad altri procedimenti pendenti, nonché si è diffuso a rimarcare il contenuto della nota della Polizia di Bitonto, con la quale erano stati segnalati elementi dai quali trarre la vicinanza del ricorrente al gruppo Cipriano operante in tale territorio.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pres