Italian Court dismisses appeals against reduced prison sentences as inadmissible due to waiver or non-justiciability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Zappino and Palumbo inadmissible, ordering them to pay court costs. Zappino's appeal was rejected because he had validly and effectively waived his right to contest the judgment by signing the document. Palumbo's appeal was dismissed because it raised issues regarding sentencing that were either already waived or inappropriate for a court of law review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 125, comma 3 c.p.p.: Appeals are inadmissible if the defendant has validly waived the right to contest the judgment or if the grounds raised concern matters reserved for the court of first instance or already waived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZAPPINO FRANCESCO nato a TARANTO il 01/09/1988 PALUMBO FRANCESCO nato a TARANTO il 24/05/1993 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, riducendo la pena irrogata a Francesco Zappino e Francesco Palumbo, in quella di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 8.030,00 di multa ciascuno, in relazione ai reati loro ascritti, come riqualificati dal primo giudice.
Ritenuto che il ricorso proposto da Zappino, con un unico motivo (vizio di motivazione inerente al trattamento sanzionatorio), va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia a firma dell'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore). Rilevato, quanto a Palumbo, che il motivo proposto (violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla entità della pena base nonché degli aumenti per la continuazione) devolve doglianza non consentita in sede di legittimità, considerato che, per un verso, attiene a motivo dell'appello (riduzione degli aumenti a titolo di continuazione) oggetto di espressa rinuncia (cfr.'pag. 1 della sentenza di appello) e, per altro verso, attiene a vizio di motivazione che non è consentito in questa sede, a fronte di entità della pena che non si discosta, in modo significativo, dal minimo edittale (anni due mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa, per il più grave reato di cui agli artt. 12, 14 legge n. 497 del 1974).
Considerato, infatti, che una specifica e dettagliata motivazione, in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale, o comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464;
Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, altresì, Zappino Francesco al pagamento di euro cinquecento, e Palumbo Francesco al pagamento di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensor