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Ordinanza — n. 25215/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25215/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA GIANPAOLO nato a MANDURIA il 01/12/1973 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna a carico di Gianpaolo Margherita alla pena di giustizia, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, il 4 febbraio 2022, in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 75, comma 2, d.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna a carico di Gianpaolo Margherita alla pena di giustizia, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, il 4 febbraio 2022, in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 75, comma 2, d.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sorveglianza marittima diritto di essere arrestato procedura di revisione penale controllo periodico della detenzione vigilanza su base consolidata

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il motivo proposto (vizio di motivazione circa la mancata assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGHERITA GIANPAOLO nato a MANDURIA il 01/12/1973 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna a carico di Gianpaolo Margherita alla pena di giustizia, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, il 4 febbraio 2022, in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, con il riconoscimento della recidiva qualificata. Ritenuto che il motivo proposto (vizio di motivazione circa la mancata assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., concedibile anche di ufficio) devolve doglianze inammissibili in quanto genericamente prospettate o comunque, prefiguranti una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità. Considerato, infatti, che, sul punto dell'invocata assoluzione, il ricorrente nulla aggiunge alla mera richiesta di proscioglimento (cfr. prima pagina del ricorso) e, quanto all'invocata applicazione della causa di non punibilità, il dedotto vizio di motivazione non è supportato nemmeno dalla deduzione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta richiesta di applicazione ex art. 131-bis cod. pen. al giudice di secondo grado.

Reputato, quanto alla rilevabilità di ufficio della causa di non punibilità (in tal senso Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707) e al dedotto vizio di motivazione sul punto, che, comunque, dalla complessiva lettura della motivazione, in cui si fa espresso riferimento alla sussistenza di una recidiva non solo reiterata e per fatti gravi, ma anche recente e specifica, si evince il ritenuto carattere non occasionale della condotta, con (implicito) riferimento, da parte del giudice di merito, all'abitualità del comportamento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle