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Ordinanza — n. 25211/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25211/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25211/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO ALFONSO nato il 03/12/1956 avverso l'ordinanza del 30/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, proposta da Alfonso Giglio, in relazione alla espiazione della pena di mesi sei di reclusione, relativa al reato di truffa di cui al provvedimento Siep n. 2019/670.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25211/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, proposta da Alfonso Giglio, in relazione alla espiazione della pena di mesi sei di reclusione, relativa al reato di truffa di cui al provvedimento Siep n. 2019/670.

Parole chiave

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semiprigionia carcerazione giudiziaria proroga della carcerazione preventiva riduzione della pena durata del soggiorno detenuto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO ALFONSO nato il 03/12/1956 avverso l'ordinanza del 30/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, proposta da Alfonso Giglio, in relazione alla espiazione della pena di mesi sei di reclusione, relativa al reato di truffa di cui al provvedimento Siep n. 2019/670.

Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con violazione del diritto di difesa e del contradditorio, nonché vizio di motivazione) devolvono doglianze manifestamente infondate in quanto smentite dagli atti processuali e, comunque, non consentite in sede di legittimità. Considerato, infatti, che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale risulta largamente anteriore alla nomina fiduciaria in favore del difensore, avv.to Lorenzo Pistelli, avvenuta in data 20 settembre 2022. Rilevato, comunque, che la notifica dell'ordinanza al difensore di fiducia, da ultimo nominato, con revoca di ogni altro legale, indicata come avvenuta dallo stesso ricorrente, non ha precluso la tempestiva impugnazione al legale che risulta difensore di fiducia di Giglio al momento della pronuncia dell'ordinanza.

Reputata, infine, versata in fatto ogni censura (cfr. pag. 2 del ricorso) relativa alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto, essendo diretta ad ottenere una (ri) valutazione di circostanze e documenti che, invece, risultano valutati adeguatamente dal giudice di sorveglianza (cfr. pag. 1 dell'ordinanza). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr