Cassation court dismisses appeal for recognition of crime continuation due to lack of concrete indicators of criminal unity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco De Biase's appeal inadmissible, rejecting his request to recognize the crime of continuation before the execution phase. The appellant argued for continuity based on two drug offenses, but the court found the lower court's reasoning correct in requiring specific indicators like temporal contiguity and systematic planning. The decision emphasized that committing a second offense during a residence order for the first crime, combined with heterogeneous substances and other prior records, demonstrated a propensity to offend rather than a unified criminal design.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The burden of proving concrete indicators of criminal unity, such as temporal contiguity and systematic planning, rests on the accused; mere occurrence of subsequent crimes during a precautionary measure or with heterogeneous substances does not suffice to establish continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASE MARCO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 07/09/2000 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; • Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Marco De Biase, in relazione a reati giudicati con due sentenze di condanna divenute irrevocabili per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 comma secondo cod. pen. e illogicità della motivazione — motivo 1; illogicità e lacunosità della motivazione — motivo 2), rappresentano doglianze riproduttive dell'istanza, con argomenti cui la Corte di appello ha risposto, con ragionamento giuridico corretto e non manifestamente illogico, valorizzando (cfr. pag.
3) l'ampio periodo temporale che intercorre tra i due reati di cui all'art. 73 TU Stup. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della. continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Rilevato che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Considerato che, ai fini che interessano, non rappresenta indice significativo nel senso sin qui delineato, la circostanza che il secondo reato è stato commesso nella costanza della misura cautelare domiciliare, applicata al ricorrente per il primo fatto; tanto, a fronte della rilevata circostanza che entrambi i reati attengono a sostanze stupefacenti eterogenee e che risultano, a carico del condannato, altri precedenti penali specifici, reputati dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in uno ai fatti per i quali la pena è in esecuzione, espressione evidente di propensione a delinquere piuttosto che manifestamente dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere este