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Ordinanza — n. 25206/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25206/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA Lee,( te~ sul ricorso proposto da: RIDOLFO GIAN RICO nato a PAVIA il 11/05/1962 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE ApDét.) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza proposta personalmente dal condannato, Gian Rico Ridolfo, nonché ha rigettato quella proposta dal difensore, nell'interesse del predetto, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili, n. 1056/17 e 734/17.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale esecuzione della pena revisione della sentenza penale criminalità persistente differimento dell'esecuzione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA Lee,( te~ sul ricorso proposto da: RIDOLFO GIAN RICO nato a PAVIA il 11/05/1962 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del TRIBUNALE di TRIESTE ApDét.) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza proposta personalmente dal condannato, Gian Rico Ridolfo, nonché ha rigettato quella proposta dal difensore, nell'interesse del predetto, diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze divenute irrevocabili, n. 1056/17 e 734/17.

Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto trasmesso al Tribunale di Trieste in data 14 ottobre 2022. Vista la richiesta, pervenuta in data 26 gennaio 2023, con la quale il ricorrente ha chiesto che sia comunicato, con urgenza, l'esito della sua istanza. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, in data successiva al 3 agosto 2017, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ritenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pres