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Ordinanza — n. 25203/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding acquittal causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25203/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal through a settlement agreement. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding potential acquittal causes, but the court held that waiving these grounds limits the review to remaining issues. Consequently, the court ruled that the appellant cannot complain about omitted reasoning on waived points, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; When an appellant waives grounds for acquittal, the appeal is limited to remaining issues, precluding complaints about omitted reasoning on waived points.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds acquittal causes inadmissible appeal limited cognizione settlement agreement tentato omicidio aggravato ritiro della querela penale rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena principale irrogata in quella di anni tre mesi tre di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che la rinuncia a uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena principale irrogata in quella di anni tre mesi tre di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che la rinuncia a uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019
(tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: (&t k 140) DROGEJA TONI nato il 22/03/1981 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAr- / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha riformato la condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, all'esito di rito abbreviato, in data 6 dicembre 2021, nei confronti di Toni Drogeja, in relazione al reato di tentato omicidio aggravato (artt. 56, 575, 577, .comma primo, n. 2 e 99, comma quarto, cod. pen.), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riducendo la pena principale irrogata in quella di anni tre mesi tre di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni.

Rilevato, quanto alla denunciata carenza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che la rinuncia a uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Considerato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti, nel caso al vaglio, soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Evidenziato che risulta che i motivi dedotti, con riferimento alla responsabilità dell'imputato e alla corretta qualificazione giuridica del fatto nonché alla sussistenza delle circostanze aggravanti, risultano oggetto di rinuncia, sicché deriva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, 599-bis cod. proc. pen. Ritenuto, quindi, che il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensor