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Ordinanza — n. 25200/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25200/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUDDA PAOLO nato a CASTROVILLARI il 28/06/1974 RECCHIA ROSSANA nato a CASTROVILLARI il 13/05/1987 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza di annullamento del 12 ottobre 2021, n. 46795 - 2021, a carico di Paolo Tudda e Rossana Recchia, ha rideterminato la pena irrogata agli imputati in quella di mesi sei di reclusione ciascuno, in relazione al reato ascritto loro, di cui agli artt. 110, 614 cod. pen., come riqualificato con la sentenza rescindente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 46795 - 2021, a carico di Paolo Tudda e Rossana Recchia, ha rideterminato la pena irrogata agli imputati in quella di mesi sei di reclusione ciascuno, in relazione al reato ascritto loro, di cui agli artt. 110, 614 cod. pen., come riqualificato con la sentenza rescindente.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restrizione di libertà sanzioni penali criminalità persistente altri reati violazione di domicilio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TUDDA PAOLO nato a CASTROVILLARI il 28/06/1974 RECCHIA ROSSANA nato a CASTROVILLARI il 13/05/1987 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza di annullamento del 12 ottobre 2021, n. 46795 - 2021, a carico di Paolo Tudda e Rossana Recchia, ha rideterminato la pena irrogata agli imputati in quella di mesi sei di reclusione ciascuno, in relazione al reato ascritto loro, di cui agli artt. 110, 614 cod. pen., come riqualificato con la sentenza rescindente.

Ritenuto che il motivo proposto (erronea applicazione degli artt. 157 e 157 cod. pen., in relazione al reato di violazione di domicilio e vizio ch motivazione, prescritto alla data della sentenza impugnata, al netto delle sospensioni dovute al periodo di emergenza per la pandemia da Covid-19) devolve doglianza manifestamente infondata, posto che si invoca l'intervenuta prescrizione del reato, alla data del 6 aprile 2022, udienza di discussione del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte territoriale. Considerato, infatti, che la sentenza rescindente, in data 12 ottobre 2021, ha annullato con rinvio la pronuncia di secondo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio per la sua rideterminazione, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, cod. pen. e che è consolidato il principio di diritto secondo il quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ai soli fini della rideterminazione della pena, comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato; sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792;

Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo, Rv. 246616). Rilevato, infine, che alla data della sentenza rescindente non si era già compiuto il termine di prescrizione del reato, come qualificato, di anni sette e mesi sei (data del commesso reato, data prossima al 14 aprile 2014), compiuta in base al combinato disposto di cui all'art. 157 e 161 cod. pen., il 13 ottobre 2021; tanto, indipendentemente dall'aggiunta di 64 giorni di sospensione dovuti all'emergenza da pandemia per Covid-19 che la difesa contesta. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.-

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore