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Ordinanza — n. 25198/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a non-censurable repetition of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Roberto Scarcia inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court had rejected a request for social service placement, citing the inmate's critical reflection process and the social team's recommendation for internal treatment continuation. The court ruled that the appeal merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge without specific criticism.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis and Art. 47 of the Penal Code; appeals against judgments of the supervision court that merely reproduce the reasoning of the lower court without specific criticism are inadmissible as they do not constitute a new ground for cassation.

Parole chiave

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supervision court appeal inadmissible appeal repetition of reasoning penal code articles social service placement assistenza riabilitativa revoca di prestazioni sociali prestazioni dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4-bis of the Penal Code
Art. 47 of the Penal Code
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCIA ROBERTO nato a TARANTO il 18/06/1955 avverso l'ordinanza del 21/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell'interesse di Roberto Scarcia, detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso il 27 ottobre 2021. Ritenuto che il motivo proposto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen.) rappresenta doglianza non consentita in sede di legittimità, in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della ordinanza impugnata.

Rilevato, infatti, che il Tribunale non si è limitato, come dedotto, a considerare l'atteggiamento giustificativo nei confronti dei reati commessi, ma si è diffuso nel dare conto del percorso critico di riflessione intrapreso dal condannato e dell'esito dell'osservazione dell'equipe che ha concluso nel senso dell'opportunità di procedere con permessi premio, onde consentire al condannato di coltivare i legami affettivi, con necessità di intensificare i colloqui con lo psicologo, per consolidare il processo di revisione critica, ma segnalando la necessità di mantenere la prosecuzione del trattamento intramurale.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi