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Ordinanza — n. 25197/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal sentence reduction for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the Second Instance Court's sentence reduction inadmissible. The appellant argued violations of sentencing articles and logical flaws in the court's reasoning regarding the reduction of the penalty. The Court rejected these claims, finding the lower court's justification complete and consistent with the statutory requirement for a one-third reduction based on already recognized generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Supreme Court dismisses appeals claiming logical flaws or violations of sentencing articles when the lower court's reasoning is complete, consistent with statutory reductions, and the penalty is not excessively distant from the statutory minimum.

Parole chiave

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criminal sentencing reduction generic mitigating circumstances inadmissible appeal logical flaw argument Italian Supreme Court penal code provisions second instance reform alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNILLO ANGELO nato a AVERSA il 29/01/1988 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha riformato la condanna a carico di Angelo Mennillo, resa dal Tribunale di Napoli Nord, in data 29 settembre 2015, rideterminando il trattamento sanzionatorio in quello di anni uno mesi sei giorni venti di reclusione ed euro 1.666,66 di multa, dichiarato assorbito il reato di cui al capo a) in quello sub b), nonché dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo d) per intervenuta prescrizione.

Ritenuto che i motivi proposti (violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - motivo 1; nullità della sentenza per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione - motivo 2) sono doglianze manifestamente infondate perché non emergenti dalla motivazione del provvedimento impugnato la quale, invero, risulta completa, non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo. Considerato, infatti, che, sul punto del trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha precisato, quanto alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, che queste sono state già riconosciute dal primo giudice nella massima estensione, avendo determinato la riduzione della pena nella misura di un terzo, riconoscendo la medesima riduzione ex art. 62-bis cod. pen., in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 6 della sentenza di appello impugnata).

Reputato, quanto all'entità della pena irrogata, che questa non è eccessivamente distante dal minimo edittale, per quanto concerne l'entità della pena base, che il giudice di secondo grado indica nella misura di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa per il delitto di cui al capo C) (artt. 81, 648 cod. pen.) e che, pertanto, l'onere motivazionale richiesto al giudice di merito non è particolarmente stringente, potendo ritenersi che le giustificazioni circa l'entità della pena si possano ricavare dalla lettura complessiva della motivazione (cfr. pag. 5).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023