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Ordinanza — n. 25193/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on gun possession, ruling broken but repairable weapons still pose public danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal firearm possession. The appellant argued the gun was defective, but the court found the weapon, despite a blocked loading mechanism, still posed a danger to public order because the defect was repairable. Consequently, the court rejected the claim that a non-functional weapon lacks criminal relevance.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Legge n. 895 del 1967: The nature of a weapon remains dangerous to public order even if currently non-functional, provided the defect is repairable and no objective impossibility exists to fix it.

Parole chiave

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illegal firearm possession public danger assessment defective weapon liability repairable defect standard criminal appeal inadmissibility verdetto di colpevolezza sanzioni penali gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Legge n. 895 del 1967
e i e 2 legge n. 895 del 1967), è doglianza riproduttiva dell'appello e, comunque, non consentita in sede di legittimità in quanto manifestamente infondata e che non tiene conto della fondatezza degli argomenti, già svolti dalla Corte territoriale (cfr.
artt. 110 cod. pen
Ritenuto che il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18218 del 6/03/2019, Rv. 275465
Sez. 1, n. 18218 del 6/03/2019, Rv. 275465; Sez.
Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Rv. 255686
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO SALVATORE nato a MAZZARINO il 04/03/1977 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna, a carico di Salvatore Lo Monaco, resa dal Tribunale di Gela, in data 28 aprile 2022, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ascrittigli. Ritenuto che il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e i e 2 legge n. 895 del 1967), è doglianza riproduttiva dell'appello e, comunque, non consentita in sede di legittimità in quanto manifestamente infondata e che non tiene conto della fondatezza degli argomenti, già svolti dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6 e ss), circa l'idoneità del fucile la cui illecita detenzione è contestata al capo 3).

Considerato, infatti, che, sul punto, la Corte d'appello ha valorizzato I risultati dell'esame del Reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, dai quali emerge che il fucile semiautomatico aveva il sistema di caricamento a tamburo bloccato, ma che questo non presentava difetti strutturali (cfr. pag. 7), sottolineando, dunque, che l'arma rappresentava, comunque, pericolo per l'ordine pubblico. Reputato condivisibile il principio di diritto riportato nel provvedimento impugnato (cfr. Sez. 1, n. 18218 del 6/03/2019, Rv. 275465; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Rv. 255686) nel senso che la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità, circostanza esclusa, in sede di merito, nel caso al vaglio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il