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Ordinanza — n. 25188/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against deportation order citing lack of reasoned analysis and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's deportation order lacked proper reasoning and failed to address specific documentation. The court rejected this, noting the lower court adequately analyzed the file and that the appeal merely reiterated the original opposition without new substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 16 comma 5 d.lgs. 286/1998; Art. 366 c.p.c.: An appeal against a deportation order is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the lower court's reasoning or merely reiterates the original opposition without new grounds.

Parole chiave

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deportation appeal lack of reasoning procedural inadmissibility Italian immigration law Court of Cassation ripetute violazioni del diritto degli stranieri permesso per ricongiungimento familiare rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 16 comma 5 d.lgs. 286/1998
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta, nell'interesse di Hachana Abdelhamdi, avverso l'espulsione disposta a suo carico dal Magistrato di sorveglianza in sede, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HACHANA ABDELHAMDI nato il 04/09/1994 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; •

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'opposizione proposta, nell'interesse di Hachana Abdelhamdi, avverso l'espulsione disposta a suo carico dal Magistrato di sorveglianza in sede, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998, in quanto condannato in espiazione della pena irrogata con la sentenza, del 24 marzo 2021, del Tribunale di Bergamo. Ritenuto che il motivo dedotto (vizio di motivazione) devolve censura costituita da doglianza non scandita dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione e, in ogni caso, inammissibile in quanto reiterativa dell'opposizione proposta.

Rilevato, infatti, che nel testo del provvedimento censurato (cfr. pag. 1 e ss.), si fa riferimento, con ragionamento esauriente e non manifestamente illogico, a documentazione (nota del 6 maggio 2022 della Questura di Bergamo) con la quale il ricorso non si confronta in alcuna parte. Considerato, quanto all'esistenza di parenti stabilmente radicati sul territorio italiano, che si tratta di circostanza già rimessa, con l'opposizione, alla valutazione del Tribunale di sorveglianza, che ha risposto a tale rilievo con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, non smentito da documentazione in senso contrario.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr