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Ordinanza — n. 25020/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and procedurally inadmissible due to late notification of summons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25020/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic because they merely repeated criticisms already adequately examined and rejected by the lower court on both substantive and procedural grounds. The court found the procedural objection invalid because the summons for the appeal hearing was properly served on the appellant's own hands in January 2022.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court rulings; procedural objections fail if the summons was validly served on the party's own hands.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal dismissal procedural inadmissibility service of summons repetitive arguments appellate procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLINI ANTONIO nato a FOGGIA il 16/06/1988 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Battaglini) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla pretesa assenza di responsabilità in ordine ai reati contestati (pag. 3-4 sent.) sia in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio (pag. 4); quanto all'eccezione di natura processuale, dal fascicolo risulta l'avvenuta notificazione a mani proprie in data 17 gennaio 2022 del decreto di fissazione dell'udienza del processo di appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigli> - e- s re Il Pre o Angel D F. posi 7r.T. A k\ (-.1-11-1,ERI:\ g GWA23 (