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Ordinanza — n. 25018/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for untimely filing and failure to address procedural corrections regarding civil party costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected because it was not raised timely during the appeal phase, while the second ground failed to account for recent corrections to the appellate judgment's wording. Consequently, the court upheld the lower court's decision and awarded costs to the civil party, Strusi Francesco Antonio, for their contribution to the case reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 165 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.: Appeals must be filed within the statutory time limit; grounds not raised in the first instance are inadmissible, and procedural corrections to the judgment's wording must be addressed in the appeal.

Parole chiave

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untimely appeal filing civil party costs procedural correction inadmissible appeal statutory time limit condono delle spese procedurali restituzione dei sussidi statali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 165 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZARDO GIOVANNI nato a LENTINI il 24/02/1959 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Guzzardo) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso si rivelano improponibili o manifestamente infondati, il primo (riguardante la pretesa violazione dell'art.165 cod. pen. per la subordinazione della sospensione condizionale della pena ad un'obbligazione indeterminata) in quanto non dedotto tempestivamente in appello, il secondo (relativo alla liquidazione delle spese di parte civile in grado di appello) perché non tiene minirriamente conto delle Vicende relative alla correzione del dispositivo, riferite proprio alla statuizione in questione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende Rilevato, altresì, che la memoria presentata dalla difesa della parte civile costituta Strusi Francesco Antonio ha offerto un concreto contributo alla ricostruzione della articolata vicenda processuale, talché si impone la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa dalla stessa sostenute anche nel presente grado di legittimità, spese che !3i liquidano come da dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Eli pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile Strusi Francesco Antonio, liquidandole nella misura complessiva di euro duemila, oltre ac:cessori di legge. Roma,