Ordinanza — n. 25015/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO il 11/04/1968 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (D'Aguanno) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere kstnsore Il Pr ente Orl Ang ostanzo -`\
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. (v. pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere kstnsore Il Pr ente Orl Ang ostanzo -`\
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGUANNO GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO il 11/04/1968 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (D'Aguanno) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere kstnsore Il Pr ente Orl Ang ostanzo -`\