Ordinanza — n. 25012/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAI LUIGI nato a NAPOLI il 18/05/1983 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Crisai) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre assenza della motivazione della sentenza che aveva già a sua volta dichiarato la genericità del motivo di appello, tema sul quale il ricorso sostanzialmente tace. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere -sensore Pre Orl Angel . n D E PO IN CANCE \ • O 9 G \-2023 IL
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere -sensore Pre Orl Angel . n D E PO IN CANCE \ • O 9 G \-2023 IL
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAI LUIGI nato a NAPOLI il 18/05/1983 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Crisai) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre assenza della motivazione della sentenza che aveva già a sua volta dichiarato la genericità del motivo di appello, tema sul quale il ricorso sostanzialmente tace. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere -sensore Pre Orl Angel . n D E PO IN CANCE \ • O 9 G \-2023 IL