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Ordinanza — n. 25011/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and unfounded due to lack of merit regarding notification issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25011/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's ruling on the notification of the notice, but the court found the appeal's sole ground to be generic, repetitive, and manifestly unfounded. Consequently, the court upheld the first-instance judgment based on the sufficient reasoning provided by the Court of Appeal regarding the proper service of documents.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and repetitive, or if it is manifestly unfounded in light of the sufficient reasoning of the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic and repetitive appeal manifestly unfounded appeal notification of documents procedural costs and fine spese per le indagini accertamento insufficiente dei fatti condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 415-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALVINI PAOLA nato a NAPOLI il 21/07/1956 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Scalvini) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla rituale notifica (a mani proprie) dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. (v. pag. 2 mol:iv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere t sore Il P,J4idente O AnuldCostanzo D E POSITA .1 IN CA:C.•111.1-. 1.1A O 9 GI 2023 c.,\