Ordinanza — n. 25007/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICI DANIELE nato a PERUGIA il 29/05/1974 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Felici) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che intrinsecamente improponibile, postulando una indebita rivalutazione nel merito delle fonti di prova. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25007/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICI DANIELE nato a PERUGIA il 29/05/1974 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Felici) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che intrinsecamente improponibile, postulando una indebita rivalutazione nel merito delle fonti di prova. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5