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Ordinanza — n. 25007/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25007/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25007/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICI DANIELE nato a PERUGIA il 29/05/1974 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Felici) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che intrinsecamente improponibile, postulando una indebita rivalutazione nel merito delle fonti di prova. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25007/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5

Parole chiave

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reiterazione di reati penali allegazioni di persecuzione contraddittorie ripetizione dell'indebito obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni ricorso per risarcimento danni procedura di revisione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FELICI DANIELE nato a PERUGIA il 29/05/1974 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Felici) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela sia generico per reiterazione che intrinsecamente improponibile, postulando una indebita rivalutazione nel merito delle fonti di prova. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5