Ordinanza — n. 25002/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SENA ANDREA nato a VISCIANO il 21/02/1977 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (De Sena) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre la pretesa violazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggi 2023 Il consigli Il Presid te Orl Angelo stanzo J--, I) o `'; ITATA i 09 G I
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggi 2023 Il consigli Il Presid te Orl Angelo stanzo J--, I) o `'; ITATA i 09 G I
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SENA ANDREA nato a VISCIANO il 21/02/1977 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (De Sena) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare del tutto generico, limitandosi il ricorrente a dedurre la pretesa violazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggi 2023 Il consigli Il Presid te Orl Angelo stanzo J--, I) o `'; ITATA i 09 G I