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Ordinanza — n. 24999/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding lack of correlation between accusation and sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lauretti Johnny inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lauretti argued there was no correlation between the accusation and the sentence and that the exemption in Article 393-bis of the Penal Code was not applied. The court rejected these claims as generic, noting they merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Appeals based on generic grounds that merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation exemption article 393-bis procedural costs risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURETTI JOHNNY nato a FONDI il 07/04/1980 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Lauretti) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla pretesa mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, riguardante aspetti marginali della fattispecie e sulla quale l'imputato ha comunque potuto esplicare il suo diritto di difesa sia in ordine alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 4 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere sensore Il P sidente Or ;rdò Ang Cos_tanzo D F POSI ATA IN c.\.,c-k[i.,:RIA 09