Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24996/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as they fall outside permitted grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24996/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Di Girolamo and Cirillo inadmissible ex officio. The appellants argued against a sentencing decision from the Naples Court, but the court found their complaints regarding the punitive treatment lacked legal basis. Consequently, the appeals were rejected without examination of merits, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals must strictly adhere to the statutory list of permissible grounds; complaints falling outside this enumeration are inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals statutory grounds de plano rejection procedural vices court costs riesame dell'entità pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen., per cui i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIROLAMO GIULIANO nato a AVERSA il 05/03/1981 CIRILLO ROSARIO nato a FRATTAMAGGIORE il 04/01/1967 avverso la sentenza del 29/11/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI-el'ate-&297+ser-'5+Ee-Perrt+r- udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Di Girolamo e al.) Rilevato che i motivi di doglianza proposti (vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio) esulano dal novero di quelli consentiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., per cui i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere e teTore Il Presidente OrJdani Angfo ostanzo D E PO ITATA IN CANCI