Ordinanza — n. 24995/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUCATO SALVATORE nato a PALERMO il 28/11/1966 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Sucato) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare del tutto generico, limitandosi a dedurre, senza alcuna argomentazione di supporto, la non configurabilità del delitto di resistenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere stesore Il PretJ
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere stesore Il PretJ
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUCATO SALVATORE nato a PALERMO il 28/11/1966 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Sucato) Rilevato che l'unico motivo dedotto appare del tutto generico, limitandosi a dedurre, senza alcuna argomentazione di supporto, la non configurabilità del delitto di resistenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere stesore Il PretJ