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Ordinanza — n. 24994/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24994/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: TRISTANIO VINCENZO ALESSANDRO nato a CASTELVETRANO il 21/12/1977 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Tristanio) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine tanto all'elemento materiale quanto al dolo del reato di evasione sia riguardo alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 4 sent.).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24994/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. (v. pag. 4 sent.).

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti remissione della pena estradizione semplificata evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da: TRISTANIO VINCENZO ALESSANDRO nato a CASTELVETRANO il 21/12/1977 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Tristanio) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine tanto all'elemento materiale quanto al dolo del reato di evasione sia riguardo alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 4 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere tensore Il Pres ente Or Angel ostanzo D E Pii) S 1T A TA IN IL