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Ordinanza — n. 24993/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24993/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24993/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA RICCARDO nato a ANDRIA il 24/10/1954 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Sgaramella) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine tanto alla concreta configurabilità nella fattispecie (fuga pericolosa a mezzo autoveicolo) del delitto di resistenza quanto in ordine alla pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio, anche in dipendenza del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché della ribadita rilevanza della recidiva (v. pag. 6 sent.).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24993/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 6 sent.).

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAMELLA RICCARDO nato a ANDRIA il 24/10/1954 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Sgaramella) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine tanto alla concreta configurabilità nella fattispecie (fuga pericolosa a mezzo autoveicolo) del delitto di resistenza quanto in ordine alla pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio, anche in dipendenza del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché della ribadita rilevanza della recidiva (v. pag. 6 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigli re tensore Il Pres ente O Angelo ostanzo D E, POS TATA RiA