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Ordinanza — n. 24990/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24990/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTILLI LUIGINA nato a GENOVA il 13/05/1965 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cristilli) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito tanto in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen., per attività professionale di commercialista svolta abusivamente dopo la sospensione dall'Albo (v. pag. 2 sent.) quanto in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico (pag. 3).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., per attività professionale di commercialista svolta abusivamente dopo la sospensione dall'Albo (v. pag. 2 sent.) quanto in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico (pag. 3).

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali difesa contro le pratiche commerciali illecite spese professionali deducibili spese giustificate dall'uso commerciale contenzioso commerciale perizia psicologica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTILLI LUIGINA nato a GENOVA il 13/05/1965 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Cristilli) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito tanto in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art.348 cod. pen., per attività professionale di commercialista svolta abusivamente dopo la sospensione dall'Albo (v. pag. 2 sent.) quanto in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico (pag. 3).

Vista l'istanza di discussione in udienza pubblica avanzata dal difensore della ricorrente, ininfluente in ragione della confermata determinazione di trattare la impugnazione nella presente sede processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 maggio 2023 Il consigliee e Il Pte idente Ang Costanzo D E PO i A TA i, [Tu n IL