Ordinanza — n. 24989/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPOCO GIOMBATTISTA nato a VITTORIA il 20/03/1975 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Impoco) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 374- bis in luogo di quello di cui all'art. 485 cod. pen. (pag. 2 sent. con riferimento alla giurisprudenza di legittimità) sia in ordine alla pretesa eccessività della pena, in dipendenza anche del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 2-3 sent.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 485 cod. pen; Ordinanza — n. 24989/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 374- bis in luogo di quello di cui all'art. 485 cod. pen. (pag. 2 sent. con riferimento alla giurisprudenza di legittimità) sia in ordine alla pretesa eccessività della pena, in dipendenza anche del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 2-3 sent.).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPOCO GIOMBATTISTA nato a VITTORIA il 20/03/1975 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Impoco) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 374- bis in luogo di quello di cui all'art. 485 cod. pen. (pag. 2 sent. con riferimento alla giurisprudenza di legittimità) sia in ordine alla pretesa eccessività della pena, in dipendenza anche del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 2-3 sent.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il Pr ente Angeli stanzo D E POSIT A T A IY (:.-CF.1.1.1 rtiA 09 GIU