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Ordinanza — n. 24988/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24988/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAIRE IBRAHIMA nato il 07/11/1989 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Kaire) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine tanto all'elemento materiale quanto al dolo del reato di evasione sia riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglie e+nsore Orl do yioi/K--- D E PO I 'T A T A IN C.ANC :1.I.FIZIA O 3,023 I

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24988/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglie e+nsore Orl do yioi/K--- D E PO I 'T A T A IN C.ANC :1.I.FIZIA O 3,023 I

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi di cassazione attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAIRE IBRAHIMA nato il 07/11/1989 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Kaire) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine tanto all'elemento materiale quanto al dolo del reato di evasione sia riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (v. pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglie e+nsore Orl do yioi/K--- D E PO I 'T A T A IN C.ANC :1.I.FIZIA O 3,023 I