Ordinanza — n. 24987/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLOMBO TIZIANA nato a MILANO il 07/03/1967 MILLAS ROBERTO nato a CONSELVE il 22/09/1961 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Colombo e al.) Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano oltre che generici declinati in punto di puro fatto, risultando anche per tale verso irnproponibili. Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglier etsore Il Pr dente O Angel nzo D E POSI A T A IN C
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24987/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglier etsore Il Pr dente O Angel nzo D E POSI A T A IN C
Testo completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COLOMBO TIZIANA nato a MILANO il 07/03/1967 MILLAS ROBERTO nato a CONSELVE il 22/09/1961 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Colombo e al.) Rilevato che i motivi congiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano oltre che generici declinati in punto di puro fatto, risultando anche per tale verso irnproponibili. Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglier etsore Il Pr dente O Angel nzo D E POSI A T A IN C