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Ordinanza — n. 24986/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to qualified recidivism and lack of prescription term maturity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24986/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for the maturity of the maximum prescription term, but the court found this claim unfounded. The decision relied on the existence of qualified recidivism under Article 99 of the Penal Code and the presence of legally indicated suspensions.

Regesto Legislator

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Art. 99, fourth comma, cod. pen.; The criminal appeal is inadmissible when the claim for prescription term maturity is manifestly unfounded due to qualified recidivism and the existence of statutory suspensions.

Parole chiave

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qualified recidivism prescription term maturity criminal appeal inadmissibility Art. 99 cod. pen. court costs condemnation riduzione della pena revoca della sospensione condizionale restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 99, fourth comma, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO NICOLA nato a BARI il 10/12/1980 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; J (Lovreglio) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso relativo alla pretesa maturazione del termine massimo di prescrizione si rivela manifestamente infondato a fronte della intervenuta contestazione e ravvisata sussistenza della recidiva qualificata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) nonché delle sospensioni debitamente indicate dalla Corte territoriale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere ensore Il Presi ente Orl Angelo stanzo D E POS A T A IN CANCEL ERI:\ 09 6W 023 CANCEL