Ordinanza — n. 24984/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ANTONIO nato a GAGLIANO DEL CAPO 1119/05/1986 avverso la sentenza del 20/10/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Basile) Rilevato che il motivo di doglianza proposto (mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. Pen.) esula dal novero di quelli consentiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per cui il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglier slnsore Il Pr 'dente Ang Costanzo DEPO IT\TA t O 9 GIU 2013 Il. F
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24984/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. Pen.) esula dal novero di quelli consentiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per cui il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglier slnsore Il Pr 'dente Ang Costanzo DEPO IT\TA t O 9 GIU 2013 Il. F
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE ANTONIO nato a GAGLIANO DEL CAPO 1119/05/1986 avverso la sentenza del 20/10/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Basile) Rilevato che il motivo di doglianza proposto (mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. Pen.) esula dal novero di quelli consentiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., per cui il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglier slnsore Il Pr 'dente Ang Costanzo DEPO IT\TA t O 9 GIU 2013 Il. F