Ordinanza — n. 24981/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEANU VISAN nato il 07/07/2022 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Munteanu) Rilevato che l'impugnazione è stata proposta in data 20 dicembre 2022 e quindi oltre il termine di legge, nella specie scadente il 10 novembre 2022, per cui va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglier st nsore Il Prtsiente Angel4 gstanzo D E POSITATA IN cANcTli 9 G
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglier st nsore Il Prtsiente Angel4 gstanzo D E POSITATA IN cANcTli 9 G
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEANU VISAN nato il 07/07/2022 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Munteanu) Rilevato che l'impugnazione è stata proposta in data 20 dicembre 2022 e quindi oltre il termine di legge, nella specie scadente il 10 novembre 2022, per cui va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consiglier st nsore Il Prtsiente Angel4 gstanzo D E POSITATA IN cANcTli 9 G