Ordinanza — n. 24980/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTO CIRO nato a NAPOLI il 20/01/1973 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Giaquinto) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Mi. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consi è Il Pr dente O Angelo qqstanzo D E PO TATA • Coe Tzi.\ 0 9 61U½023 IL CANCt.l.l.11)i
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24980/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. (v. pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Mi. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consi è Il Pr dente O Angelo qqstanzo D E PO TATA • Coe Tzi.\ 0 9 61U½023 IL CANCt.l.l.11)i
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAQUINTO CIRO nato a NAPOLI il 20/01/1973 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Giaquinto) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 2 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. Mi. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consi è Il Pr dente O Angelo qqstanzo D E PO TATA • Coe Tzi.\ 0 9 61U½023 IL CANCt.l.l.11)i