Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24979/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24979/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24979/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO ARCO nato a TORRE DEL GRECO il 08/08/1978 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione di cuil all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, come nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento; dall'altra parte, che l'elemento psicologico del reato sia provato anche dalla giustificazione dell'imputato sprovvisto della prescrizione per i farmaci per i quali si era allontanato dal luogo di detenzione; in relazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24979/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stata motivata in maniera adeguata osservando che le modalità del fatto escludono la esiguità del fatto; infine, guanto alla congruità della pena, la Corte, con motivazione sufficiente ed esaustiva, ha ritenuto che la pena inflitta era stata determinata dal primo giudice in misura leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della gravità del fatto e della biografia penale dell'imputato. Quanto alla omessa motivazione circa l'applicazione della contestata recidiva ostativa della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo oltre che generico non risulta dedotto nell'impugnazione del giudizio d'appello.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti recidiva nell'infrazione sottrazione alla prova del sangue allontanamento nonostante motivi di salute esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO ARCO nato a TORRE DEL GRECO il 08/08/1978 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione di cuil all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha evidenziato, da una parte, come nel delitto di cui all'art. 385 cod. pen. risulti irrilevante la distanza dell'allontanamento; dall'altra parte, che l'elemento psicologico del reato sia provato anche dalla giustificazione dell'imputato sprovvisto della prescrizione per i farmaci per i quali si era allontanato dal luogo di detenzione; in relazione.

Rilevato che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stata motivata in maniera adeguata osservando che le modalità del fatto escludono la esiguità del fatto; infine, guanto alla congruità della pena, la Corte, con motivazione sufficiente ed esaustiva, ha ritenuto che la pena inflitta era stata determinata dal primo giudice in misura leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della gravità del fatto e della biografia penale dell'imputato. Quanto alla omessa motivazione circa l'applicazione della contestata recidiva ostativa della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il motivo oltre che generico non risulta dedotto nell'impugnazione del giudizio d'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso