Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24976/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24976/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIOVANNI nato a VITTORIA il 16/03/1981 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Greco) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, in quanto non previamente dedotta con l'atto di appello la questione della mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. peri. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere :sensore Il Pre dente Ornd. I i Ange ostanzo L) E POSITATA

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. peri. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere :sensore Il Pre dente Ornd. I i Ange ostanzo L) E POSITATA

Parole chiave

Generato dall'IA
censura formulata in modo carente censure procedurali condono delle spese procedurali vizio di procedura tempestività dell'istanza di ricusazione assenza di caso di rigore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIOVANNI nato a VITTORIA il 16/03/1981 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Greco) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, in quanto non previamente dedotta con l'atto di appello la questione della mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. peri. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere :sensore Il Pre dente Ornd. I i Ange ostanzo L) E POSITATA