Ordinanza — n. 24976/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIOVANNI nato a VITTORIA il 16/03/1981 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Greco) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, in quanto non previamente dedotta con l'atto di appello la questione della mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. peri. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere :sensore Il Pre dente Ornd. I i Ange ostanzo L) E POSITATA
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. peri. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere :sensore Il Pre dente Ornd. I i Ange ostanzo L) E POSITATA
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIOVANNI nato a VITTORIA il 16/03/1981 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Greco) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, in quanto non previamente dedotta con l'atto di appello la questione della mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. peri. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere :sensore Il Pre dente Ornd. I i Ange ostanzo L) E POSITATA