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Ordinanza — n. 24972/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24972/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24972/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI ELISABETTA nato a BERGAMO il 08/03/1973 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con congrua motivazione, ha ritenuto pienamente integrato il reato di resistenza alla luce di quanto contenuto nel verbale dei Carabinieri, non contestato dalla difesa, - e confermato dall'operante in udienza - che dava conto di come la ricorrente, fuggita insieme al coimputato alla vista degli operanti, effettuava sorpassi azzardati anche di veicoli autoarticolati, dando luogo ad un inseguimento protrattosi per circa due chilometri, a seguito del quale erano redatti diversi verbali di contestazione per infrazione di norme del Codice della Strada con conseguente ritiro della patente di guida;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 24972/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con congrua motivazione, ha ritenuto pienamente integrato il reato di resistenza alla luce di quanto contenuto nel verbale dei Carabinieri, non contestato dalla difesa, - e confermato dall'operante in udienza - che dava conto di come la ricorrente, fuggita insieme al coimputato alla vista degli operanti, effettuava sorpassi azzardati anche di veicoli autoarticolati, dando luogo ad un inseguimento protrattosi per circa due chilometri, a seguito del quale erano redatti diversi verbali di contestazione per infrazione di norme del Codice della Strada con conseguente ritiro della patente di guida;

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti guida nonostante revoca della patente motivi soggettivi successivi alla fuga permesso di promuovere un procedimento penale persecuzione determinante per la fuga disobbedienza militare

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI ELISABETTA nato a BERGAMO il 08/03/1973 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con congrua motivazione, ha ritenuto pienamente integrato il reato di resistenza alla luce di quanto contenuto nel verbale dei Carabinieri, non contestato dalla difesa, - e confermato dall'operante in udienza - che dava conto di come la ricorrente, fuggita insieme al coimputato alla vista degli operanti, effettuava sorpassi azzardati anche di veicoli autoarticolati, dando luogo ad un inseguimento protrattosi per circa due chilometri, a seguito del quale erano redatti diversi verbali di contestazione per infrazione di norme del Codice della Strada con conseguente ritiro della patente di guida;

Considerato che anche in relazione all'elemento soggettivo la motivazione della sentenza impugnata risulta coerente ed esaustiva, emergendo dalla stessa come la condotta violenta della ricorrente - posta in essere tramite la spericolata condotta di guida - fosse finalizzata a sottrarsi al controllo degli operanti; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il