Ordinanza — n. 24971/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIBILLANI MARCO nato a BARI il 01/10/1996 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4. (Sibillani) Ritenuto che la Corte di merito ha accolto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e l'imputato circa la pena da irrogargli in ordine ai reati ascrittigli; rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 24971/2023 — snpen · Corte di Cassazione: (Sibillani) Ritenuto che la Corte di merito ha accolto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e l'imputato circa la pena da irrogargli in ordine ai reati ascrittigli; rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIBILLANI MARCO nato a BARI il 01/10/1996 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; 4. (Sibillani) Ritenuto che la Corte di merito ha accolto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. il concordato raggiunto tra il pubblico ministero e l'imputato circa la pena da irrogargli in ordine ai reati ascrittigli; rilevato che il motivo dedotto con il ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Perrella, Rv. 281804;
Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, Maesano Ascenzio, Rv. 276228) sicché l'impugnazione va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere t nsore Il Pre dente Angel ostanzo D E PO T 4k T A