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Ordinanza — n. 24804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTORO DANILO nato a TRICASE il 31/03/1986 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; f{ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale ha convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Danilo Cantoro in ordine al danneggiamento, mediante appiccamento del fuoco, dell'autovettura di soggetto dal quale, la sera precedente, egli era stato malmenato, ed ha, in particolare, valorizzato le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato in prossimità del luogo di commissione del delitto, pervenendo alla conclusione — sorretta anche dall'enucleazione di un preciso movente e dall'assenza di giustificazioni alternative, da parte dell'imputato, in ordine a quanto da lui compiuto all'alba del 9 giugno 2015 — che egli è stato ripreso nell'atto di trasportare una tanica contenente liquido infiammabile; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'individuazione ed al contenuto dell'involucro e si risolvono in una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali il giudice di merito ha fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTORO DANILO nato a TRICASE il 31/03/1986 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; f{ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale ha convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Danilo Cantoro in ordine al danneggiamento, mediante appiccamento del fuoco, dell'autovettura di soggetto dal quale, la sera precedente, egli era stato malmenato, ed ha, in particolare, valorizzato le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato in prossimità del luogo di commissione del delitto, pervenendo alla conclusione — sorretta anche dall'enucleazione di un preciso movente e dall'assenza di giustificazioni alternative, da parte dell'imputato, in ordine a quanto da lui compiuto all'alba del 9 giugno 2015 — che egli è stato ripreso nell'atto di trasportare una tanica contenente liquido infiammabile; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'individuazione ed al contenuto dell'involucro e si risolvono in una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali il giudice di merito ha fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito sanzione penale contravvenzione alla circolazione pericolo di tortura altri reati reato di pirateria della strada
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTORO DANILO nato a TRICASE il 31/03/1986 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; f{ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale ha convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di Danilo Cantoro in ordine al danneggiamento, mediante appiccamento del fuoco, dell'autovettura di soggetto dal quale, la sera precedente, egli era stato malmenato, ed ha, in particolare, valorizzato le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza installato in prossimità del luogo di commissione del delitto, pervenendo alla conclusione — sorretta anche dall'enucleazione di un preciso movente e dall'assenza di giustificazioni alternative, da parte dell'imputato, in ordine a quanto da lui compiuto all'alba del 9 giugno 2015 — che egli è stato ripreso nell'atto di trasportare una tanica contenente liquido infiammabile; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che attengono all'individuazione ed al contenuto dell'involucro e si risolvono in una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali il giudice di merito ha fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso